Sezione 1: Classificazione dei sistemi di IA come <<ad alto rischio>>
- Articolo 6: Regole di classificazione per i sistemi di IA ad alto rischio
- Articolo 7: Modifiche dell'allegato III
Sezione 2: Requisiti per i sistemi di IA ad alto rischio
- Articolo 8: Conformità ai requisiti
- Articolo 9: Sistema di gestione dei rischi
- Articolo 10: Dati e governance dei dati
- Articolo 11: Documentazione tecnica
- Articolo 12: Conservazione delle registrazioni
- Articolo 13: Trasparenza e fornitura di informazioni ai deployer
- Articolo 14: Sorveglianza umana
- Articolo 15: Accuratezza, robustezza e cibersicurezza
Sezione 3: Obblighi dei fornitori e dei deployer dei sistemi di IA ad alto rischio e di altre parti
- Articolo 16: Obblighi dei fornitori dei sistemi di IA ad alto rischio
- Articolo 17: Sistema di gestione della qualità
- Articolo 18: Conservazione dei documenti
- Articolo 19: Log generati automaticamente
- Articolo 20: Misure correttive e dovere di informazione
- Articolo 21: Cooperazione con le autorità competenti
- Articolo 22: Rappresentanti autorizzati dei fornitori dei sistemi di IA ad alto rischio
- Articolo 23: Obblighi degli importatori
- Articolo 24: Obblighi dei distributori
- Articolo 25: Responsabilità lungo la catena del valore dell'IA
- Articolo 26: Obblighi dei deployer dei sistemi di IA ad alto rischio
- Articolo 27: Valutazione d'impatto sui diritti fondamentali per i sistemi di IA ad alto rischio
Sezione 4: Autorità di notifica e organismi notificati
- Articolo 28: Autorità di notifica
- Articolo 29: Domanda di notifica presentata dagli organismi di valutazione della conformità
- Articolo 30: Procedura di notifica
- Articolo 31: Requisiti relativi agli organismi notificati
- Articolo 32: Presunzione di conformità ai requisiti relativi agli organismi notificati
- Articolo 33: Affiliate degli organismi notificati e subappaltatori
- Articolo 34: Obblighi operativi degli organismi notificati
- Articolo 35: Numeri di identificazione ed elenchi di organismi notificati
- Articolo 36: Modifiche delle notifiche
- Articolo 37: Contestazione della competenza degli organismi notificati
- Articolo 38: Coordinamento degli organismi notificati
- Articolo 39: Organismi di valutazione della conformità di paesi terzi
Sezione 5: Norme, valutazione della conformità, certificati, registrazione
- Articolo 40: Norme armonizzate e prodotti della normazione
- Articolo 41: Specifiche comuni
- Articolo 42: Presunzione di conformità a determinati requisiti
- Articolo 43: Valutazione della conformità
- Articolo 44: Certificati
- Articolo 45: Obblighi di informazione degli organismi notificati
- Articolo 46: Deroga alla procedura di valutazione della conformità
- Articolo 47: Dichiarazione di conformità UE
- Articolo 48: Marcatura CE
- Articolo 49: Registrazione
Sezione 1: Regole di classificazione
- Articolo 51: Classificazione dei modelli di IA per finalità generali come modelli di IA per finalità generali con rischio sistemico
- Articolo 52: Procedura
Sezione 2: Obblighi dei fornitori di modelli di IA per finalità generali
- Articolo 53: Obblighi dei fornitori di modelli di IA per finalità generali
- Articolo 54: Rappresentanti autorizzati dei fornitori di modelli di IA per finalità generali
Sezione 3: Obblighi dei fornitori di modelli di IA per finalità generali con rischio sistemico
Sezione 4: Codici di buone pratiche
- Articolo 57: Spazi di sperimentazione normativa per l'IA
- Articolo 58: Modalità dettagliate e funzionamento degli spazi di sperimentazione normativa per l'IA
- Articolo 59: Ulteriore trattamento dei dati personali per lo sviluppo nello spazio di sperimentazione normativa per l'IA di determinati sistemi di IA nell'interesse pubblico
- Articolo 60: Prove di sistemi di IA ad alto rischio in condizioni reali al di fuori degli spazi di sperimentazione normativa per l'IA
- Articolo 61: Consenso informato a partecipare a prove in condizioni reali al di fuori degli spazi di sperimentazione normativa per l'IA
- Articolo 62: Misure per i fornitori e i deployer, in particolare le PMI, comprese le start-up
- Articolo 63: Deroghe per operatori specifici
Sezione 1: Governance a livello dell'Unione
- Articolo 64: Ufficio per l'IA
- Articolo 65: Istituzione e struttura del consiglio per l'IA europeo per l'intelligenza artificiale
- Articolo 66: Compiti del consiglio per l'IA
- Articolo 67: Forum consultivo
- Articolo 68: Gruppo di esperti scientifici indipendenti
- Articolo 69: Accesso al gruppo di esperti da parte degli Stati membri
Sezione 2: Autorità nazionali competenti
Sezione 1: Monitoraggio successivo all'immissione sul mercato
Sezione 2: Condivisione di informazioni su incidenti gravi
Sezione 3: Applicazione
- Articolo 74: Vigilanza del mercato e controllo dei sistemi di IA nel mercato dell'Unione
- Articolo 75: Assistenza reciproca, vigilanza del mercato e controllo dei sistemi di IA per finalità generali
- Articolo 76: Controllo delle prove in condizioni reali da parte delle autorità di vigilanza del mercato
- Articolo 77: Poteri delle autorità che tutelano i diritti fondamentali
- Articolo 78: Riservatezza
- Articolo 79: Procedura a livello nazionale per i sistemi di IA che presentano un rischio
- Articolo 80: Procedura per i sistemi di IA classificati dal fornitore come non ad alto rischio in applicazione dell'allegato III
- Articolo 81: Procedura di salvaguardia dell'Unione
- Articolo 82: Sistemi di IA conformi che presentano un rischio
- Articolo 83: Non conformità formale
- Articolo 84: Strutture di sostegno dell'Unione per la prova dell'IA
Sezione 4: Mezzi di ricorso
- Articolo 85: Diritto di presentare un reclamo a un'autorità di vigilanza del mercato
- Articolo 86: Diritto alla spiegazione dei singoli processi decisionali
- Articolo 87: Segnalazione delle violazioni e protezione delle persone segnalanti
Sezione 5: Supervisione, indagini, esecuzione e monitoraggio in relazione ai fornitori di modelli di IA per finalità generali
- Articolo 88: Esecuzione degli obblighi dei fornitori di modelli di IA per finalità generali
- Articolo 89: Azioni di monitoraggio
- Articolo 90: Segnalazioni di rischi sistemici da parte del gruppo di esperti scientifici
- Articolo 91: Potere di richiedere documentazione e informazioni
- Articolo 92: Potere di effettuare valutazioni
- Articolo 93: Potere di richiedere misure
- Articolo 94: Diritti procedurali degli operatori economici del modello di IA per finalità generali
- Articolo 102: Modifica del regolamento (CE) n, 300/2008
- Articolo 103: Modifica del regolamento (UE) n, 167/2013
- Articolo 104: Modifica del regolamento (UE) n, 168/2013
- Articolo 105: Modifica della direttiva 2014/90/UE
- Articolo 106: Modifica della direttiva (UE) 2016/797
- Articolo 107: Modifica del regolamento (UE) 2018/858
- Articolo 108: Modifiche del regolamento (UE) 2018/1139
- Articolo 109: Modifica del regolamento (UE) 2019/2144
- Articolo 110: Modifica della direttiva (UE) 2020/1828
- Articolo 111: Sistemi di IA già immessi sul mercato o messi in servizio e modelli di IA per finalità generali già immessi sul mercato
- Articolo 112: Valutazione e riesame
- Articolo 113: Entrata in vigore e applicazione