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considerando 49

Per quanto riguarda i sistemi di IA ad alto rischio che sono componenti di sicurezza di prodotti o sistemi o che sono essi stessi prodotti o sistemi che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n, 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio(24), del regolamento (UE) n, 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio(25), del regolamento (UE) n, 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio(26), della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio(27), della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio(28), del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio(29), del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio(30), e del regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio(31), è opportuno modificare i suddetti atti per garantire che, nell'adottare qualsiasi atto delegato o di esecuzione pertinente sulla base di tali atti, la Commissione tenga conto, sulla base delle specificità tecniche e normative di ciascun settore e senza interferire con i vigenti meccanismi di governance, valutazione della conformità e applicazione e con le autorità da essi stabilite, dei requisiti obbligatori sanciti dal presente regolamento.