Considerando
Capo I: Disposizioni Generali
Capo II: Pratiche di IA Vietate
Capo III: Sistemi di IA ad Alto Rischio
Sezione 1: Classificazione dei sistemi di IA come <<ad alto rischio>>
- Articolo 6: Regole di classificazione per i sistemi di IA ad alto rischio
- Articolo 7: Modifiche dell'allegato III
Sezione 2: Requisiti per i sistemi di IA ad alto rischio
- Articolo 8: Conformità ai requisiti
- Articolo 9: Sistema di gestione dei rischi
- Articolo 10: Dati e governance dei dati
- Articolo 11: Documentazione tecnica
- Articolo 12: Conservazione delle registrazioni
- Articolo 13: Trasparenza e fornitura di informazioni ai deployer
- Articolo 14: Sorveglianza umana
- Articolo 15: Accuratezza, robustezza e cibersicurezza
Sezione 3: Obblighi dei fornitori e dei deployer dei sistemi di IA ad alto rischio e di altre parti
- Articolo 16: Obblighi dei fornitori dei sistemi di IA ad alto rischio
- Articolo 17: Sistema di gestione della qualità
- Articolo 18: Conservazione dei documenti
- Articolo 19: Log generati automaticamente
- Articolo 20: Misure correttive e dovere di informazione
- Articolo 21: Cooperazione con le autorità competenti
- Articolo 22: Rappresentanti autorizzati dei fornitori dei sistemi di IA ad alto rischio
- Articolo 23: Obblighi degli importatori
- Articolo 24: Obblighi dei distributori
- Articolo 25: Responsabilità lungo la catena del valore dell'IA
- Articolo 26: Obblighi dei deployer dei sistemi di IA ad alto rischio
- Articolo 27: Valutazione d'impatto sui diritti fondamentali per i sistemi di IA ad alto rischio
Sezione 4: Autorità di notifica e organismi notificati
- Articolo 28: Autorità di notifica
- Articolo 29: Domanda di notifica presentata dagli organismi di valutazione della conformità
- Articolo 30: Procedura di notifica
- Articolo 31: Requisiti relativi agli organismi notificati
- Articolo 32: Presunzione di conformità ai requisiti relativi agli organismi notificati
- Articolo 33: Affiliate degli organismi notificati e subappaltatori
- Articolo 34: Obblighi operativi degli organismi notificati
- Articolo 35: Numeri di identificazione ed elenchi di organismi notificati
- Articolo 36: Modifiche delle notifiche
- Articolo 37: Contestazione della competenza degli organismi notificati
- Articolo 38: Coordinamento degli organismi notificati
- Articolo 39: Organismi di valutazione della conformità di paesi terzi
Sezione 5: Norme, valutazione della conformità, certificati, registrazione
- Articolo 40: Norme armonizzate e prodotti della normazione
- Articolo 41: Specifiche comuni
- Articolo 42: Presunzione di conformità a determinati requisiti
- Articolo 43: Valutazione della conformità
- Articolo 44: Certificati
- Articolo 45: Obblighi di informazione degli organismi notificati
- Articolo 46: Deroga alla procedura di valutazione della conformità
- Articolo 47: Dichiarazione di conformità UE
- Articolo 48: Marcatura CE
- Articolo 49: Registrazione
Capo IV: Obblighi di trasparenza per i fornitori e i deployers di determinati sistemi di IA
Capo V: Modelli di IA per finalitá generali
Sezione 1: Regole di classificazione
- Articolo 51: Classificazione dei modelli di IA per finalità generali come modelli di IA per finalità generali con rischio sistemico
- Articolo 52: Procedura
Sezione 2: Obblighi dei fornitori di modelli di IA per finalità generali
- Articolo 53: Obblighi dei fornitori di modelli di IA per finalità generali
- Articolo 54: Rappresentanti autorizzati dei fornitori di modelli di IA per finalità generali
Sezione 3: Obblighi dei fornitori di modelli di IA per finalità generali con rischio sistemico
Sezione 4: Codici di buone pratiche
Capo VI: Misure a sostegno dell'innovazione
- Articolo 57: Spazi di sperimentazione normativa per l'IA
- Articolo 58: Modalità dettagliate e funzionamento degli spazi di sperimentazione normativa per l'IA
- Articolo 59: Ulteriore trattamento dei dati personali per lo sviluppo nello spazio di sperimentazione normativa per l'IA di determinati sistemi di IA nell'interesse pubblico
- Articolo 60: Prove di sistemi di IA ad alto rischio in condizioni reali al di fuori degli spazi di sperimentazione normativa per l'IA
- Articolo 60a: Prove di sistemi di IA ad alto rischio disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I, sezione B, in condizioni reali al di fuori degli spazi di sperimentazione normativa per l'IA
- Articolo 61: Consenso informato a partecipare a prove in condizioni reali al di fuori degli spazi di sperimentazione normativa per l'IA
- Articolo 62: Misure per i fornitori e i deployer, in particolare le PMI, comprese le start-up
- Articolo 63: Deroghe per operatori specifici
Capo VII: Governance
Sezione 1: Governance a livello dell'Unione
- Articolo 64: Ufficio per l'IA
- Articolo 65: Istituzione e struttura del consiglio per l'IA europeo per l'intelligenza artificiale
- Articolo 66: Compiti del consiglio per l'IA
- Articolo 67: Forum consultivo
- Articolo 68: Gruppo di esperti scientifici indipendenti
- Articolo 69: Accesso al gruppo di esperti da parte degli Stati membri
Sezione 2: Autorità nazionali competenti
Capo VIII: Banca dati dell'UE per i sistemi di IA ad alto rischio
Capo IX: Monitoraggio successivo all'immissione sul mercato, condivisione delle informazioni e vigilanza del mercato
Sezione 1: Monitoraggio successivo all'immissione sul mercato
Sezione 2: Condivisione di informazioni su incidenti gravi
Sezione 3: Applicazione
- Articolo 74: Vigilanza del mercato e controllo dei sistemi di IA nel mercato dell'Unione
- Articolo 75: Vigilanza del mercato e controllo dei sistemi di IA e assistenza reciproca
- Articolo 75a: Poteri di controllo ed esecuzione dell'ufficio per l'IA
- Articolo 75b: Impegni
- Articolo 75c: Non conformità, sanzioni pecuniarie e penalità di mora
- Articolo 75d: Garanzie e ulteriori precisazioni
- Articolo 76: Controllo delle prove in condizioni reali da parte delle autorità di vigilanza del mercato
- Articolo 77: Poteri delle autorità che tutelano i diritti fondamentali e cooperazione con le autorità di vigilanza del mercato
- Articolo 78: Riservatezza
- Articolo 79: Procedura a livello nazionale per i sistemi di IA che presentano un rischio
- Articolo 80: Procedura per i sistemi di IA classificati dal fornitore come non ad alto rischio in applicazione dell'allegato III
- Articolo 81: Procedura di salvaguardia dell'Unione
- Articolo 82: Sistemi di IA conformi che presentano un rischio
- Articolo 83: Non conformità formale
- Articolo 84: Strutture di sostegno dell'Unione per la prova dell'IA
Sezione 4: Mezzi di ricorso
- Articolo 85: Diritto di presentare un reclamo a un'autorità di vigilanza del mercato
- Articolo 86: Diritto alla spiegazione dei singoli processi decisionali
- Articolo 87: Segnalazione delle violazioni e protezione delle persone segnalanti
Sezione 5: Supervisione, indagini, esecuzione e monitoraggio in relazione ai fornitori di modelli di IA per finalità generali
- Articolo 88: Esecuzione degli obblighi dei fornitori di modelli di IA per finalità generali
- Articolo 89: Azioni di monitoraggio
- Articolo 90: Segnalazioni di rischi sistemici da parte del gruppo di esperti scientifici
- Articolo 91: Potere di richiedere documentazione e informazioni
- Articolo 92: Potere di effettuare valutazioni
- Articolo 93: Potere di richiedere misure
- Articolo 94: Diritti procedurali degli operatori economici del modello di IA per finalità generali
Capo X: Codici di condotta e orientamenti
Capo XI: Delega di potere e procedura di comitato
Capo XII: Sanzioni
Capo XIII: Disposizioni finali
- Articolo 102: Modifica del regolamento (CE) n, 300/2008
- Articolo 103: Modifica del regolamento (UE) n, 167/2013
- Articolo 104: Modifica del regolamento (UE) n, 168/2013
- Articolo 105: Modifica della direttiva 2014/90/UE
- Articolo 106: Modifica della direttiva (UE) 2016/797
- Articolo 107: Modifica del regolamento (UE) 2018/858
- Articolo 108: Modifiche del regolamento (UE) 2018/1139
- Articolo 109: Modifica del regolamento (UE) 2019/2144
- Articolo 110: Modifica della direttiva (UE) 2020/1828
- Articolo 111: Sistemi di IA già immessi sul mercato o messi in servizio e modelli di IA per finalità generali già immessi sul mercato
- Articolo 112: Valutazione e riesame
- Articolo 113: Entrata in vigore e applicazione