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Considerando
Capo I: Disposizioni Generali
Capo II: Pratiche di IA Vietate
Capo III: Sistemi di IA ad Alto Rischio

Sezione 1: Classificazione dei sistemi di IA come <<ad alto rischio>>

Sezione 2: Requisiti per i sistemi di IA ad alto rischio

Sezione 3: Obblighi dei fornitori e dei deployer dei sistemi di IA ad alto rischio e di altre parti

Sezione 4: Autorità di notifica e organismi notificati

Sezione 5: Norme, valutazione della conformità, certificati, registrazione

Capo IV: Obblighi di trasparenza per i fornitori e i deployers di determinati sistemi di IA
Capo V: Modelli di IA per finalitá generali
Capo VI: Misure a sostegno dell'innovazione
Capo VII: Governance
Capo VIII: Banca dati dell'UE per i sistemi di IA ad alto rischio
Capo IX: Monitoraggio successivo all'immissione sul mercato, condivisione delle informazioni e vigilanza del mercato

Sezione 1: Monitoraggio successivo all'immissione sul mercato

Sezione 2: Condivisione di informazioni su incidenti gravi

Sezione 3: Applicazione

Sezione 4: Mezzi di ricorso

Sezione 5: Supervisione, indagini, esecuzione e monitoraggio in relazione ai fornitori di modelli di IA per finalità generali

Capo X: Codici di condotta e orientamenti
Capo XI: Delega di potere e procedura di comitato
Capo XII: Sanzioni
Capo XIII: Disposizioni finali
Allegati

Informazioni su questo testo 

Il testo visualizzato qui si basa sulla versione consolidata dell’AI Act disponibile su EUR-Lex al 27 luglio 2026. Laddove presenti, le etichette « NUOVO » e « MODIFICATO » indicano passaggi contenenti aggiunte o modifiche apportate all’AI Act originario dall’Omnibus digitale sull’IA. Per maggiori informazioni, consultare la sezione delle FAQ dedicata al « Digital Omnibus ». 

  • Capo X: Codici di condotta e orientamenti

Articolo 96: Orientamenti della Commissione sull'attuazione del regolamento

1.   La Commissione elabora orientamenti sull'attuazione pratica del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda:

MODIFICATO

a)   l'applicazione dei requisiti e degli obblighi di cui agli articoli da 8 a 15 e agli articoli 25 e 26;

b)   le pratiche vietate di cui all'articolo 5;

c)   l'attuazione pratica delle disposizioni relative alla modifica sostanziale;

d)   l'attuazione pratica degli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 50;

e)   informazioni dettagliate sulla relazione del presente regolamento con la normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I, nonché con altre disposizioni pertinenti di diritto dell'Unione, anche per quanto riguarda la coerenza nella loro applicazione;

f)   l'applicazione della definizione di sistema di IA di cui all'articolo 3, punto 1);

NUOVO

g)   l'attuazione pratica dell'articolo 8, paragrafo 2, dell'articolo 9, paragrafo 10, e dell'articolo 17, paragrafo 3, conformemente al principio di complementarità e proporzionalità, al fine di garantire la coerenza, evitare duplicazioni e ridurre al minimo gli oneri aggiuntivi per la conformità ai requisiti del presente regolamento e ai requisiti della normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I, sezione A; tali orientamenti sono pubblicati entro il 1o agosto 2027.

MODIFICATO

Quando pubblica tali orientamenti, la Commissione coinvolge il consiglio per l'IA e presta particolare attenzione alle esigenze delle PMI, comprese le start-up, e delle piccole imprese a media capitalizzazione, delle autorità pubbliche locali e dei settori maggiormente interessati dal presente regolamento.

Gli orientamenti di cui al primo comma del presente paragrafo tengono debitamente conto dello stato dell'arte generalmente riconosciuto in materia di IA, nonché delle pertinenti norme armonizzate e specifiche comuni di cui agli articoli 40 e 41, o delle norme armonizzate o specifiche tecniche stabilite a norma della normativa di armonizzazione dell'Unione.

2.   Su richiesta degli Stati membri o dell'ufficio per l'IA, o di propria iniziativa, la Commissione aggiorna gli orientamenti adottati quando lo ritiene necessario.