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Considerando
Capo I: Disposizioni Generali
Capo II: Pratiche di IA Vietate
Capo III: Sistemi di IA ad Alto Rischio

Sezione 1: Classificazione dei sistemi di IA come <<ad alto rischio>>

Sezione 2: Requisiti per i sistemi di IA ad alto rischio

Sezione 3: Obblighi dei fornitori e dei deployer dei sistemi di IA ad alto rischio e di altre parti

Sezione 4: Autorità di notifica e organismi notificati

Sezione 5: Norme, valutazione della conformità, certificati, registrazione

Capo IV: Obblighi di trasparenza per i fornitori e i deployers di determinati sistemi di IA
Capo V: Modelli di IA per finalitá generali
Capo VI: Misure a sostegno dell'innovazione
Capo VII: Governance
Capo VIII: Banca dati dell'UE per i sistemi di IA ad alto rischio
Capo IX: Monitoraggio successivo all'immissione sul mercato, condivisione delle informazioni e vigilanza del mercato

Sezione 1: Monitoraggio successivo all'immissione sul mercato

Sezione 2: Condivisione di informazioni su incidenti gravi

Sezione 3: Applicazione

Sezione 4: Mezzi di ricorso

Sezione 5: Supervisione, indagini, esecuzione e monitoraggio in relazione ai fornitori di modelli di IA per finalità generali

Capo X: Codici di condotta e orientamenti
Capo XI: Delega di potere e procedura di comitato
Capo XII: Sanzioni
Capo XIII: Disposizioni finali
Allegati
  • Chapter IX: Post-Market Monitoring, Information Sharing and Market Surveillance
  • Sezione 3: Applicazione

Articolo 83: Non conformità formale

Summary

Questo articolo specifica le misure che le autorità di vigilanza del mercato devono adottare quando individuano problemi di non conformità relativi ai sistemi di IA ad alto rischio, ad esempio una marcatura CE inadeguata, dichiarazioni di conformità UE mancanti o inesatte, la mancata registrazione nella banca dati dell'UE, l'assenza di un rappresentante autorizzato o la non disponibilità della documentazione tecnica. L'autorità chiederà al fornitore di porre rimedio a tali problemi di non conformità entro un termine specificato. Se la non conformità permane, l'autorità adotterà misure per limitare, proibire, richiamare o ritirare il sistema di IA dal mercato.

I riassunti hanno lo scopo di fornire spiegazioni utili, ma non sono giuridicamente vincolanti.

1.   L'autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro chiede al fornitore pertinente, entro un termine che essa può prescrivere, di porre fine alla contestata non conformità qualora giunga a una delle conclusioni riportate di seguito:

a)la marcatura CE è stata apposta in violazione dell'articolo 48;
b)la marcatura CE non è stata apposta;
c)la dichiarazione di conformità UE di cui all’articolo 47 non è stata redatta;
d)la dichiarazione di conformità UE di cui all’articolo 47 non è stata redatta correttamente;
e)la registrazione nella banca dati dell'UE di cui all’articolo 71 non è stata effettuata;
f)se del caso, non è stato nominato nessun rappresentante autorizzato;
g)la documentazione tecnica non è disponibile.

2.   Se la non conformità di cui al paragrafo 1 permane, l'autorità di vigilanza del mercato dello Stato membro interessato adotta misure appropriate e proporzionate per limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato del sistema di IA ad alto rischio o per garantire che sia richiamato o ritirato dal mercato senza ritardo.

Considerazioni pertinenti