Skip to main content
Logo della Commissione europea
AI Act Service Desk

AI Act Explorer

Considerando
Capo I: Disposizioni Generali
Capo II: Pratiche di IA Vietate
Capo III: Sistemi di IA ad Alto Rischio

Sezione 1: Classificazione dei sistemi di IA come <<ad alto rischio>>

Sezione 2: Requisiti per i sistemi di IA ad alto rischio

Sezione 3: Obblighi dei fornitori e dei deployer dei sistemi di IA ad alto rischio e di altre parti

Sezione 4: Autorità di notifica e organismi notificati

Sezione 5: Norme, valutazione della conformità, certificati, registrazione

Capo IV: Obblighi di trasparenza per i fornitori e i deployers di determinati sistemi di IA
Capo V: Modelli di IA per finalitá generali
Capo VI: Misure a sostegno dell'innovazione
Capo VII: Governance
Capo VIII: Banca dati dell'UE per i sistemi di IA ad alto rischio
Capo IX: Monitoraggio successivo all'immissione sul mercato, condivisione delle informazioni e vigilanza del mercato

Sezione 1: Monitoraggio successivo all'immissione sul mercato

Sezione 2: Condivisione di informazioni su incidenti gravi

Sezione 3: Applicazione

Sezione 4: Mezzi di ricorso

Sezione 5: Supervisione, indagini, esecuzione e monitoraggio in relazione ai fornitori di modelli di IA per finalità generali

Capo X: Codici di condotta e orientamenti
Capo XI: Delega di potere e procedura di comitato
Capo XII: Sanzioni
Capo XIII: Disposizioni finali
Allegati

Informazioni su questo testo 

Il testo visualizzato qui si basa sulla versione consolidata dell’AI Act disponibile su EUR-Lex al 27 luglio 2026. Laddove presenti, le etichette « NUOVO » e « MODIFICATO » indicano passaggi contenenti aggiunte o modifiche apportate all’AI Act originario dall’Omnibus digitale sull’IA. Per maggiori informazioni, consultare la sezione delle FAQ dedicata al « Digital Omnibus ». 

  • Capo VI: Misure a sostegno dell'innovazione

Articolo 59: Ulteriore trattamento dei dati personali per lo sviluppo nello spazio di sperimentazione normativa per l'IA di determinati sistemi di IA nell'interesse pubblico

1.   Nello spazio di sperimentazione normativa per l’IA, i dati personali legalmente raccolti per altre finalità possono essere trattati unicamente ai fini dello sviluppo, dell'addestramento e delle prove di determinati sistemi di IA nello spazio di sperimentazione quando sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)   i sistemi di IA sono sviluppati per salvaguardare un interesse pubblico rilevante da parte di un'autorità pubblica o di un'altra persona fisica o giuridica e in uno o più dei settori seguenti:

i)   la sicurezza pubblica e la sanità pubblica, compresi l'individuazione, la diagnosi, la prevenzione, il controllo e il trattamento delle malattie e il miglioramento dei sistemi sanitari;

ii)   un elevato livello di protezione e di miglioramento della qualità dell'ambiente, la tutela della biodiversità, la protezione contro l'inquinamento, le misure per la transizione verde, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi;

iii)   la sostenibilità energetica;

iv)   la sicurezza e la resilienza dei sistemi di trasporto e della mobilità, delle infrastrutture critiche e delle reti;

v)   l'efficienza e la qualità della pubblica amministrazione e dei servizi pubblici;

b)   i dati trattati sono necessari per il rispetto di uno o più dei requisiti di cui al capo III, sezione 2, qualora tali requisiti non possano essere efficacemente soddisfatti mediante il trattamento di dati anonimizzati, sintetici o di altri dati non personali;

c)   esistono meccanismi di monitoraggio efficaci per individuare eventuali rischi elevati per i diritti e le libertà degli interessati di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679 e all'articolo 39 del regolamento (UE) 2018/1725 durante la sperimentazione nello spazio di sperimentazione e meccanismi di risposta per attenuare rapidamente tali rischi e, ove necessario, interrompere il trattamento;

d)   i dati personali da trattare nel contesto dello spazio di sperimentazione sono in un ambiente di trattamento dei dati funzionalmente separato, isolato e protetto sotto il controllo del potenziale fornitore e solo le persone autorizzate hanno accesso a tali dati;

e)   i fornitori possono condividere ulteriormente i dati originariamente raccolti solo in conformità del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati; i dati personali creati nello spazio di sperimentazione non possono essere condivisi al di fuori dello spazio di sperimentazione;

f)   il trattamento di dati personali nel contesto dello spazio di sperimentazione non comporta misure o decisioni aventi ripercussioni sugli interessati né incide sull'applicazione dei loro diritti sanciti dal diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali;

g)   i dati personali trattati nell'ambito dello spazio di sperimentazione sono protetti mediante adeguate misure tecniche e organizzative e cancellati una volta terminata la partecipazione allo spazio di sperimentazione o al raggiungimento del termine del periodo di conservazione dei dati personali;

h)   i log del trattamento dei dati personali nel contesto dello spazio di sperimentazione sono conservati per la durata della partecipazione allo spazio di sperimentazione, salvo diversa disposizione del diritto dell'Unione o nazionale;

i)   una descrizione completa e dettagliata del processo e della logica alla base dell'addestramento, delle prove e della convalida del sistema di IA è conservata insieme ai risultati delle prove nell'ambito della documentazione tecnica di cui all'allegato IV;

j)   una breve sintesi del progetto di IA sviluppato nello spazio di sperimentazione, dei suoi obiettivi e dei risultati attesi è pubblicata sul sito web delle autorità competenti; tale obbligo non riguarda i dati operativi sensibili in relazione alle attività delle autorità competenti in materia di contrasto, di controllo delle frontiere, di immigrazione o di asilo.

2.   A fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro le minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse, sotto il controllo e la responsabilità delle autorità di contrasto, il trattamento dei dati personali negli spazi di sperimentazione normativa per l'IA si basa su una specifica disposizione di diritto nazionale o dell'Unione ed è soggetto alle stesse condizioni cumulative di cui al paragrafo 1.

3.   Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le disposizioni del diritto dell'Unione o nazionale che escludono il trattamento dei dati personali per fini diversi da quelli espressamente menzionati in tali disposizioni, nonché il diritto dell'Unione o nazionale che stabilisce la base per il trattamento dei dati personali necessario ai fini dello sviluppo, delle prove e dell'addestramento di sistemi di IA innovativi o qualsiasi altra base giuridica, conformemente al diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali.

Considerazioni pertinenti