Articolo 49: Registrazione
L'articolo definisce i requisiti per la registrazione dei sistemi di IA ad alto rischio prima della loro immissione sul mercato o della loro messa in servizio. I fornitori devono registrarsi e registrare i propri sistemi nella banca dati dell'UE, fatta eccezione per taluni sistemi di cui all'allegato III che sono utilizzati nel settore delle infrastrutture critiche. L'obbligo di registrazione si applica anche alle autorità pubbliche e alle entità correlate che utilizzano sistemi di IA ad alto rischio. Gli specifici sistemi di IA ad alto rischio utilizzati nei settori delle attività di contrasto, della migrazione, dell'asilo e della gestione del controllo delle frontiere devono essere registrati in una sezione sicura non pubblica della banca dati dell'UE. Taluni sistemi di IA ad alto rischio nel settore delle infrastrutture critiche sono registrati a livello nazionale.
I riassunti hanno lo scopo di fornire spiegazioni utili, ma non sono giuridicamente vincolanti.
1. Prima di immettere sul mercato o mettere in servizio un sistema di IA ad alto rischio elencato nell'allegato III, ad eccezione dei sistemi di IA ad alto rischio di cui all'allegato III, punto 2, il fornitore o, ove applicabile, il rappresentante autorizzato si registra e registra il suo sistema nella banca dati dell'UE di cui all'articolo 71.
2. Prima di immettere sul mercato o mettere in servizio un sistema di IA che il fornitore ha concluso non essere ad alto rischio a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, il fornitore o, ove applicabile, il rappresentante autorizzato si registra o registra tale sistema nella banca dati dell'UE di cui all'articolo 71.
3. Prima di mettere in servizio o utilizzare un sistema di IA ad alto rischio elencato nell'allegato III, ad eccezione dei sistemi di IA ad alto rischio elencati nel punto 2 dell'allegato III, i deployer che sono autorità pubbliche, istituzioni, organi e organismi dell'Unione o persone che agiscono per loro conto si registrano, selezionano il sistema e ne registrano l'uso nella banca dati dell'UE di cui all'articolo 71.
4. Per i sistemi di IA ad alto rischio di cui all'allegato III, punti 1, 6 e 7, nei settori delle attività di contrasto, della migrazione, dell'asilo e della gestione del controllo delle frontiere, la registrazione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo si trova in una sezione sicura non pubblica della banca dati dell'UE di cui all'articolo 71 e comprende, a seconda dei casi, solo le informazioni seguenti di cui:
Solo la Commissione e le autorità nazionali di cui all'articolo 74, paragrafo 8, hanno accesso alle rispettive sezioni riservate della banca dati dell'UE elencate al primo comma del presente paragrafo.
5. I sistemi di IA ad alto rischio di cui all'allegato III, punto 2, sono registrati a livello nazionale.
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