Articolo 33: Affiliate degli organismi notificati e subappaltatori
Gli organismi notificati possono subappaltare compiti o ricorrere ad affiliate per la valutazione della conformità, ma devono garantire che i subappaltatori o le affiliate soddisfino i requisiti di cui all'articolo 31 e informare l'autorità di notifica. L'organismo notificato rimane pienamente responsabile di tali compiti e deve ottenere il consenso del fornitore. Gli organismi notificati devono conservare i documenti pertinenti per un periodo di cinque anni e mettere a disposizione del pubblico un elenco delle affiliate.
I riassunti hanno lo scopo di fornire spiegazioni utili, ma non sono giuridicamente vincolanti.
1. L'organismo notificato, qualora subappalti compiti specifici connessi alla valutazione della conformità oppure ricorra a un'affiliata, garantisce che il subappaltatore o l'affiliata soddisfino i requisiti di cui all'articolo 31 e ne informa l'autorità di notifica.
2. Gli organismi notificati si assumono la completa responsabilità dei compiti eseguiti da eventuali subappaltatori o affiliate.
3. Le attività possono essere subappaltate o eseguite da un'affiliata solo con il consenso del fornitore. Gli organismi notificati mettono a disposizione del pubblico un elenco delle loro affiliate.
4. I documenti pertinenti riguardanti la valutazione delle qualifiche del subappaltatore o dell'affiliata e il lavoro da essi eseguito a norma del presente regolamento sono tenuti a disposizione dell'autorità di notifica per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data in cui termina il contratto di subappalto.
- Considerazioni pertinenti