Articolo 20: Misure correttive e dovere di informazione
I fornitori di sistemi di IA ad alto rischio devono adottare immediatamente misure correttive qualora sospettino o confermino la non conformità al regolamento sull'IA, tra cui misure volte a ritirare, disabilitare o richiamare il sistema. Essi devono informare i distributori, i deployer e le autorità in merito alla questione e alle eventuali misure adottate. Il fornitore deve indagare immediatamente sulle cause, collaborare con il deployer, se del caso, e informare le autorità di vigilanza del mercato e l'organismo notificato pertinente in merito alla non conformità e alle eventuali misure correttive adottate.
I riassunti hanno lo scopo di fornire spiegazioni utili, ma non sono giuridicamente vincolanti.
1. I fornitori di sistemi di IA ad alto rischio che ritengono o hanno motivo di ritenere che un sistema di IA ad alto rischio da essi immesso sul mercato o messo in servizio non sia conforme al presente regolamento adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale dispositivo, ritirarlo, disabilitarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Essi informano di conseguenza i distributori del sistema di IA ad alto rischio interessato e, ove applicabile, i deployer, il rappresentante autorizzato e gli importatori.
2. Qualora il sistema di IA ad alto rischio presenti un rischio ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 1, e il fornitore ne venga a conoscenza, tale fornitore indaga immediatamente sulle cause, in collaborazione con il deployer che ha effettuato la segnalazione, se del caso, e ne informa le autorità di vigilanza del mercato competenti per il sistema di IA ad alto rischio interessato e, ove applicabile, l'organismo notificato che ha rilasciato un certificato per il sistema di IA ad alto rischio in conformità dell'articolo 44, in particolare in merito alla natura della non conformità e all'eventuale misura correttiva pertinente adottata.
- Considerazioni pertinenti