Articolo 16: Obblighi dei fornitori dei sistemi di IA ad alto rischio
I fornitori dei sistemi di IA ad alto rischio:
a) garantiscono che i loro sistemi di IA ad alto rischio siano conformi ai requisiti di cui alla sezione 2;
b) indicano sul sistema di IA ad alto rischio oppure, ove ciò non sia possibile, sul suo imballaggio o sui documenti di accompagnamento, a seconda dei casi, il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo al quale possono essere contattati;
c) dispongono di un sistema di gestione della qualità conforme all'articolo 17;
d) conservano la documentazione di cui all'articolo 18;
e) quando sono sotto il loro controllo, conservano i log generati automaticamente dai loro sistemi di IA ad alto rischio di cui all'articolo 19;
f) garantiscono che il sistema di IA ad alto rischio sia sottoposto alla pertinente procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 43 prima che sia immesso sul mercato o messo in servizio;
g) elaborano una dichiarazione di conformità UE a norma dell'articolo 47;
h) appongono la marcatura CE sul sistema di IA ad alto rischio oppure, ove ciò non sia possibile, sul suo imballaggio o sui documenti di accompagnamento per indicare la conformità al presente regolamento a norma dell'articolo 48;
i) rispettano gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 49, paragrafo 1;
j) adottano le necessarie misure correttive e forniscono le informazioni necessarie in conformità dell'articolo 20;
k) su richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, dimostrano la conformità del sistema di IA ad alto rischio ai requisiti di cui alla sezione 2;
l) garantiscono che il sistema di IA ad alto rischio sia conforme ai requisiti di accessibilità in conformità delle direttive (UE) 2016/2102 e (UE) 2019/882.
- Considerazioni pertinenti
- considerando 79
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- considerando 81
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- considerando 84
- considerando 85
- considerando 86
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