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AI Act Service Desk

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Considerando
Capo I: Disposizioni Generali
Capo II: Pratiche di IA Vietate
Capo III: Sistemi di IA ad Alto Rischio

Sezione 1: Classificazione dei sistemi di IA come <<ad alto rischio>>

Sezione 2: Requisiti per i sistemi di IA ad alto rischio

Sezione 3: Obblighi dei fornitori e dei deployer dei sistemi di IA ad alto rischio e di altre parti

Sezione 4: Autorità di notifica e organismi notificati

Sezione 5: Norme, valutazione della conformità, certificati, registrazione

Capo IV: Obblighi di trasparenza per i fornitori e i deployers di determinati sistemi di IA
Capo V: Modelli di IA per finalitá generali
Capo VI: Misure a sostegno dell'innovazione
Capo VII: Governance
Capo VIII: Banca dati dell'UE per i sistemi di IA ad alto rischio
Capo IX: Monitoraggio successivo all'immissione sul mercato, condivisione delle informazioni e vigilanza del mercato

Sezione 1: Monitoraggio successivo all'immissione sul mercato

Sezione 2: Condivisione di informazioni su incidenti gravi

Sezione 3: Applicazione

Sezione 4: Mezzi di ricorso

Sezione 5: Supervisione, indagini, esecuzione e monitoraggio in relazione ai fornitori di modelli di IA per finalità generali

Capo X: Codici di condotta e orientamenti
Capo XI: Delega di potere e procedura di comitato
Capo XII: Sanzioni
Capo XIII: Disposizioni finali
Allegati

Digital Omnibus Disclaimer

Questa disposizione è stata modificata dall'Omnibus digitale sull'IA. Il testo visualizzato in questa pagina non è ancora stato aggiornato per riflettere tali modifiche. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione FAQ alla voce "Digital Omnibus".

  • Capo XIII: Disposizioni finali

Articolo 111: Sistemi di IA già immessi sul mercato o messi in servizio e modelli di IA per finalità generali già immessi sul mercato

Summary

I sistemi di IA che fanno parte di sistemi IT su larga scala istituiti da specifici atti giuridici elencati nell'allegato X e che sono stati immessi sul mercato o messi in servizio prima del 2 agosto 2027 devono essere resi conformi al regolamento sull'IA entro il 31 dicembre 2030. Gli operatori di altri sistemi di IA ad alto rischio immessi sul mercato o messi in servizio prima del 2 agosto 2026 devono conformarsi al regolamento sull'IA se tali sistemi sono soggetti a modifiche significative della progettazione dopo il 2 agosto 2026. In ogni caso, i fornitori e i deployer di sistemi di IA ad alto rischio destinati a essere utilizzati dalle autorità pubbliche devono conformarsi al regolamento sull'IA entro il 2 agosto 2030. I fornitori di modelli di IA per finalità generali immessi sul mercato prima del 2 agosto 2025 devono conformarsi al regolamento sull'IA entro il 2 agosto 2027.

I riassunti hanno lo scopo di fornire spiegazioni utili, ma non sono giuridicamente vincolanti.

1.   Fatta salva l'applicazione dell'articolo 5 di cui all'articolo 113, paragrafo 3, lettera a), i sistemi di IA che sono componenti di sistemi IT su larga scala istituiti dagli atti giuridici elencati nell'allegato X che sono stati immessi sul mercato o messi in servizio prima del 2 agosto 2027 sono resi conformi al presente regolamento entro il 31 dicembre 2030.

Si tiene conto dei requisiti di cui al presente regolamento nella valutazione di ciascun sistema IT su larga scala istituito dagli atti giuridici elencati nell'allegato X da effettuare come previsto in tali atti giuridici e ove tali atti giuridici siano sostituiti o modificati.

2.   Fatta salva l'applicazione dell'articolo 5 di cui all'articolo 113, paragrafo 3, lettera a), il presente regolamento si applica agli operatori dei sistemi di IA ad alto rischio, diversi dai sistemi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, che sono stati immessi sul mercato o messi in servizio prima del 2 agosto 2026, solo se, a decorrere da tale data, tali sistemi sono soggetti a modifiche significative della loro progettazione. In ogni caso, i fornitori e deployers di sistemi di IA ad alto rischio destinati a essere utilizzati dalle autorità pubbliche adottano le misure necessarie per conformarsi ai requisiti e agli obblighi del presente regolamento entro il 2 agosto 2030.

3.   I fornitori di modelli di IA per finalità generali che sono stati immessi sul mercato prima del 2 agosto 2025 adottano le misure necessarie per conformarsi agli obblighi di cui al presente regolamento entro 2 agosto 2027.

Considerazioni pertinenti