Articolo 107: Modifica del regolamento (UE) 2018/858
All'articolo 5 del regolamento (UE) 2018/858 è aggiunto il paragrafo seguente:
«4. Nell'adottare atti delegati a norma del paragrafo 3 per quanto concerne i sistemi di intelligenza artificiale che sono componenti di sicurezza ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), si tiene conto dei requisiti di cui al capo III, sezione 2, di tale regolamento.